Lo statuto del 2001 - Sito ufficiale della Associazione Pro Loco di Roccalbegna APS



Associazione
di Roccalbegna APS
PRO LOCO
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Lo statuto del 2001

Chi siamo...



ART. 1

Si è costituita in Roccalbegna l'Associazione intitolata Pro Loco Roccalbegna sotto la giurisdizione e la vigilanza dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto. L'Associazione non ha finalità di lucro e si dichiara apolitica.

ART. 2

Gli scopi che, nel rispetto della normativa vigente, la Pro Loco- Roccalbegna si propone sono:

1. Realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
2. Realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni culturali locali;
3. Realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
4. Garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti anche tramite la gestione degli uffici di informazione previsti dalla normativa vigente in materia.
5. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con gli enti locali.

Per la realizzazione di quanto sopra potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) Riunire intorno a sé tutti coloro (Enti Industriali, Esercenti e privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località;
b) Contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili d'essere visitate dai turisti promovendone l'abbellimento con piante e fiori di strade, stazioni, ecc., la apposizione di cartelli indicatori: segnalandone le deficienze e sorvegliandone la manutenzione;
c) Tutelare e mettere in valore con un'assidua propaganda tutte le bellezze naturali artistiche, monumentali del luogo per farlo meglio conoscere ed apprezzare:
d) Promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici (servizi automobilistici, facchini, ecc..)
e) Promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite escursioni, per accrescere il benessere della località.


ART. 3

L'iscrizione all'Associazione Pro Loco di Roccalbegna è consentita a chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazione alcuna.

ART. 4

L'Associazione Pro-Loco Roccalbegna è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto secondo quanto stabilito dall'art. 22 della L.R.T. 23.03.2000 n. 42 e dal relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 5

Sono organi amministrativi dell'Associazione Pro Loco: Il Presidente - Il Consiglio - L'Assemblea dei soci.

ART. 6

Il Presidente della Pro Loco Roccalbegna rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ordina le spese necessarie nei limiti delle disponibilità di bilancio, prende d'urgenza tutte le misure che impongono una rapida decisione, salvo a farle ratificare dal Consiglio. In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

ART. 7

Il Consiglio della Pro-Loco Roccalbegna è composto da 15 componenti di cui n.14 eletti dai soci oltre al Sindaco del Comune di Roccalbegna o un suo rappresentante quale componente di diritto. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea generale dei soci, ed i loro nominativi segnalati all'Amministrazione Provinciale di Grosseto. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere devono essere scelti fra i Consiglieri eletti in sede di specifica riunione di Consiglio ed i loro nominativi segnalati all'Amministrazione Provinciale di Grosseto, per la ratifica.
I componenti del Consiglio, così eletti, durano in carica tre anni. In caso di vacanza per dimissioni o decesso di uno dei componenti del Consiglio, esso provvede per la sostituzione nella prima riunione dell'Assemblea generale, facendo le designazioni del caso all'Amministrazione Provinciale di Grosseto.

ART. 8

Tutte le funzioni di componente del Consiglio sono gratuite. Sono rimborsabili solo le spese effettivamente incontrate per l'esecuzione di speciali incarichi che saranno di volta in volta deliberate dal Consiglio.

ART. 9

II Consiglio delibera sui criteri e sulle norme generali per il funzionamento della Pro-Loco Roccalbegna e su tutte le spese di ordinaria amministrazione. E' compito dell'assemblea approvare il bilancio consuntivo e la formazione del bilancio di previsione.
Il Consiglio provvede, se necessario, ad assegnare eventuali incarichi necessari per l'espletamento dei compiti d'istituto.

ART. 10

I soci si distinguono in: onorari, benemeriti ed effettivi.
Sono soci onorari quelle persone o Enti che in qualche modo contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.
Sono dichiarati soci benemeriti dal Consiglio della Pro-Loco Roccalbegna coloro che verseranno un contributo di £ 50.000 annue e coloro che hanno arrecato benefici morali e materiali all'Associazione stessa.
I soci effettivi verseranno una quota di £ 10.000 annue.
I soci annuali che non avranno rassegnato espressamente le dimissioni a mezzo lettera raccomandata entro il 15 dicembre, saranno ritenuti automaticamente riconfermati per l'anno seguente.
La qualità di soci si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, o rinuncia, per morosità o indegnità.
La domanda di adesione va presentata al Presidente dell'associazione che deve obbligatoriamente rispondere entro il termine di 30 giorni, trascorsi i quali si intenderà accolta ed operativa tramite il versamento della quota associativa prevista per l'anno in corso. L'eventuale non accoglimento della domanda di adesione va esplicitamente ed oggettivamente motivata ed in presenza di gravi motivi.
Le modalità di riconoscimento per le qualifiche ai soci onorari e sostenitori sono stabilite con apposita delibera di Consiglio.
Ogni associato maggiorenne, quale che sia la categoria di appartenenza, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina del Consiglio.

ART. 11

Il Consiglio si riunisce almeno 6 volte l'anno a seguito di invito scritto del Presidente o quando un terzo dei membri ne presentino domanda scritta al Presidente.
I membri del Consiglio che desiderino sottoporre al Consiglio stesso determinati argomenti debbono darne avviso in tempo utile al Presidente per l'iscrizione all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato anche a mezzo telegramma, telefono o fax.

ART. 12

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre che intervenga la metà più' uno dei soci componenti.
Quando nella prima convocazione non si raggiunge il numero legale il Presidente ha facoltà di prevedere una seconda convocazione dopo 5 gg., dando comunicazione agli assenti anche a mezzo telefono.
In seconda convocazione le riunioni e le determinazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in un registro a pagine numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

Di ogni convocazione deve essere data comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Grosseto prima della data della riunione. Detta Amministrazione ha la facoltà d'inviare un suo rappresentante alla riunione.

ART. 15

II Consiglio curerà l'invio delle proprie deliberazioni all'Amministrazione Prov.le, nonché
quant'altro si renderà necessario in base ai disposti normativi delle leggi regionali e dei
regolamenti.

ART. 16

I soci sono convocati in Assemblea Generale ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo.
L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è convocata con avviso scritto contenente le complete indicazioni circa il luogo e l'ora della convocazione, nonché dell'ordine del giorno degli argomenti in discussione. A detta convocazione dovrà essere assicurata la maggior pubblicità possibile.

ART. 17

Per la validità delle riunioni in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà dei soci.
Trascorsa un'ora, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 18

L'Assemblea generale ordinaria delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, entro il 31 del mese di Marzo e sull'approvazione del bilancio preventivo e sul relativo programma allegato allo stesso entro il mese di Novembre, sul rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 19

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 20

I bilanci consuntivo e preventivo, corredati del programma d'azione e delle relative relazioni , dovranno essere inviati all'Amministrazione Provinciale.

ART. 21

Alle spese di funzionamento La Pro Loco Roccalbegna provvede:
a) con proventi patrimoniali propri;
b) con le quote dei soci;
c) con i contributi degli Enti pubblici o privati;
d) con eventuali donazioni o proventi di gestione o di iniziative stabili od occasionali;

ART. 22

II servizio di cassa della Pro Loco Roccalbegna sarà espletato dal Cassiere.
Il Presidente ed il Cassiere sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

ART. 23

Qualsiasi modifica allo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea generale con il voto di due terzi dei soci.

ART. 24

L'Amministrazione Provinciale di Grosseto potrà procedere alla cancellazione della Pro-Loco Roccalbegna dall'Albo Provinciale quando ricorrano gli estremi previsti dal Regolamento di esecuzione alla L.R.T. 42/2000.

ART. 25

Lo scioglimento della Pro Loco Roccalbegna potrà essere pronunciato oltre che dall'Assemblea generale, con l'adesione dei tre quarti dei soci stessi.

ART. 26

In caso di scioglimento, le somme eventualmente residuate e tutte i beni mobili ed immobili saranno devoluti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti Pubblici od associazioni aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente Statuto.

ART. 27

Per tutto ciò non previsto nel presente Statuto si applicheranno le leggi vigenti ed in particolare le norme contenute al riguardo nel Codice Civile.


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